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IMU ( Imposta Municipale Unica)

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L'imposta municipale unica o imposta municipale propria è un tributo del sistema tributario italiano, in vigore dal 2012. E' un tributo diretto di tipo patrimoniale, essendo applicato sulla componente immobiliare del patrimonio.


A chi è rivolto

Il presupposto dell’IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019] è il possesso di:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Descrizione

L'imposta municipale unica o imposta municipale propria è un tributo del sistema tributario italiano, in vigore dal 2012. E' un tributo diretto di tipo patrimoniale, essendo applicato sulla componente immobiliare del patrimonio.

Come fare

Per il calcolo dell'IMU è possibile contattare l'Ufficio Tributi oppure procedere ad effettuare il calcolo cliccando su CALCOLATORE IMU


Cosa serve

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

  • fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
gruppo/categoria catastale Moltiplicatore
A (tranne A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6 e C/7 160
C/3, C/4 e C/5 140
D (tranne D/5) 65
D/5 80
  • aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
-  zona territoriale di ubicazione;
-  indice di edificabilità;
-  destinazione d'uso consentita;
-  oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
-  prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].
  • terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Cosa si ottiene

Applicando alla base imponibile le aliquote deliberate ogni anno dal Consiglio comunale si ottiene l'importo dell'IMU da versare per l'anno in corso.

Tempi e scadenze

L’IMU viene pagata tramite il Modello F24 in due rate pari al 50% dell’imposta annua oppure in una rata unica pari al 100%.
L'acconto deve essere versato entro il 16 giugno mentre il saldo scade il 16 dicembre.

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Riferimenti Normativi

Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160



Condizioni di servizio

Si vedano allegati

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Argomenti:Pagina aggiornata il 04/07/2024


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