La dichiarazione relativa ad una nuova nascita può essere fatta dai genitori
- presso il Comune di nascita : da parte del genitore o suo procuratore il quale, entro 10 giorni dalla nascita, deve presentarsi all’Ufficio Stato Civile del comune dove è avvenuto il parto, producendo l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
- presso il centro di nascita : da parte del genitore o suo procuratore il quale, entro 3 giorni, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con l'attestazione di nascita. Sarà poi la direzione sanitaria a trasmettere tale dichiarazione al Comune dove è avvenuta la nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori, o al Comune di residenza della madre quando questi siano residenti in comuni diversi (salvo diverso e comune accordo);
- presso il Comune di residenza dei genitori : in questo caso la dichiarazione può essere resa esclusivamente dai genitori, entro 10 giorni, al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza con l'attestazione di nascita.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21/12/2016 (così come ripresa dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2017) è facoltà dei genitori, al momento della dichiarazione di nascita, decidere se attribuire esclusivamente il cognome paterno o il doppio cognome (postponendo il cognome della madre a quello paterno come indicato dal Ministero dell'Interno con circolare 7/2017 del 14 giugno 2017).