A chi è rivolto
La coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice, come invece continua ad accadere per separazione/divorzio contenziosi, ma avrà la possibilità di scegliere tre strade:
Descrizione
Le modalità di separazione e divorzio ormai divenute assodate, cioè quella “consensuale” (o congiunta) e quella “giudiziale” (che può essere richiesta da un coniuge anche se l'altro non è d'accordo), hanno visto aggiungersi nuove forme, maggiormente semplificate, appartenenti anch’esse al caso in cui tra i coniugi ci sia una volontà di addivenire a separazione/divorzio consensuale.
Come fare
- presentare un ricorso congiunto al Tribunale per ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili;
- procedere alla conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni;
- addivenire a una negoziazione assistita da avvocati.
Per quanto riguarda le modalità “classiche”, una volta addivenuti alla separazione personale debbono trascorrere 6 mesi (per la
separazione consensuale) o 12 mesi (per la
separazione giudiziale) dal giorno dell'udienza presidenziale perché possa iniziare la procedura di divorzio.
Il
divorzio stabilisce lo
scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La pronuncia del
divorzio non incide, però, sul sacramento religioso.
Con il
divorzio congiunto le parti decidono di adire congiuntamente il Tribunale nella sede competente.
In caso di mancato accordo una parte, con l’assistenza di un legale, può rivolgersi al Tribunale per ottenere il
divorzio (divorzio contenzioso). Il giudizio si conclude con la
sentenza di divorzio, dopo la quale le parti potranno convolare a nuove nozze.
Cosa serve
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
LE NUOVE POSSIBILITÀ PER SEPARAZIONI/DIVORZI
L'art. 12 della legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune.
L'assistenza degli avvocati difensori è, in questo caso, facoltativa.
Tale modalità semplificata è possibile solo se:
- non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (i figli vanno intesi come comuni ai coniugi richiedenti);
- l'accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale.
Il procedimento prevede un doppio passaggio dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile, a distanza di non meno di 30 giorni.
In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a
6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad
un anno nel caso di separazione giudiziale.
Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli
.
È indispensabile che i coniugi comunichino il luogo e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'Ufficio di Stato Civile del Comune.
Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figlie copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione (art. 6 della legge 162/2014).
CONFERMA DELL'ACCORDO
Per dare validità all'accordo i coniugi devono poi presentarsi nuovamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto) per confermarlo.
L'Ufficiale di Stato Civile concorderà con i coniugi la data per la conferma dell'accordo, la quale non potrà essere modificata per alcun motivo.
- La mancata presentazione alla data stabilita, anche solo di uno dei due coniugi e a prescindere dalle motivazioni, comporterà la mancata conferma dell'atto che verrà meno senza nessuna conseguenza, nel senso che sarà come se non fosse mai stato formato.
In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.
MODIFICA DEGLI ACCORDI
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli comuni minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione dell’assegno periodico;
- revoca dell’assegno periodico;
- revisione quantitativa dell’assegno periodico.
Sarà anche in tale caso necessario concordare un appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Quanto costa
DIRITTI DI SEGRETERIA
16,00
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Possono concludere gli accordi di separazione o divorzio i coniugi che ricadano in almeno una delle seguenti condizioni:
- siano, uno o entrambi, residenti nel Comune;
- abbiano contratto matrimonio, civile o religioso con effetti civili, nel Comune;
- (se sposati all'estero) abbiano trascritto nel Comune l'atto di matrimonio;
- non abbiano figli, minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/1992 o che non siano economicamente non autosufficienti, nati dalla loro unione.
L'accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (es. l’uso della casa coniugale, la divisione di denaro o la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione
una tantum), la gestione di beni mobili o immobili): in questi casi, infatti, è necessario l'intervento di un legale.
Nell'accordo potrà essere inserito un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 01/06/2023